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Nuovo Regolamento Emas III
Data di pubblicazione: 21/01/2010
Nuovo Regolamento Emas III
Sulla GUUE del 22/12/09 è stato pubblicato il nuovo Regolamento 1221/09/CE del 25 novembre 2009 (c.d. EMAS III), sull’adesione volontaria delle organizzazioni al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga formalmente dall’11 gennaio 2010 il Regolamento CE n. 761/2001 (c.d. EMAS II) e le Decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.

 

Le Raccomandazioni 2003/532/CE e 2003/532/CE, che in relazione ad EMAS II, contenevano orientamenti non vincolanti, non sono stati formalmente abrogati da EMAS III, ma il nuovo regolamento suggerisce che “tali atti non dovrebbero essere più utilizzati perché sostituiti dal presente regolamento”.
EMAS III conferma: la Norma ISO 14001, par 4, quale riferimento per la progettazione del SGA conforme ad EMAS, la necessità di effettuare un’Analisi Ambientale Iniziale, la necessità di eseguire audit ambientali interni, l’obbligo di predisposizione e aggiornamento periodico della Dichiarazione Ambientale.
 
Quali sono le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento?
 
1.        INDICATORI DI PRESTAZIONE
Il Regolamento EMAS III, rispetto a quanto previsto da EMAS II e dalla Raccomandazione 2001/680/CE (relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001) rafforza la standardizzazione e il grado di cogenza degli indicatori da riportare nella Dichiarazione Ambientale (e quindi anche da considerare nel SGA), salvo che l’Organizzazione non dimostri che non siano pertinenti alla propria realtà.
In particolare l’Allegato IV del Regolamento:
·         Definisce gli indicatori chiave relativi alle seguenti tematiche ambientali: efficienza energetica, efficienza dei materiali, acqua, rifiuti, biodiversità, emissioni; nel paragrafo C dell’Allegato IV sono specificate le grandezze e relative unità di misura da utilizzare per l’elaborazione degli indicatori chiave.
·         Prevede che le organizzazioni debbano riferire, sia in dichiarazione ambientale che nei suoi aggiornamenti, in merito agli indicatori chiave qualora essi si riferiscano agli aspetti ambientali diretti dell'organizzazione e ad altri indicatori ritenuti adeguati e pertinenti per descrivere le proprie prestazioni ambientali.
Se un'organizzazione ritiene che uno o più degli indicatori chiave non siano correlati ai propri aspetti ambientali diretti significativi, può non riferire in merito ad essi ma deve fornire una motivazione in merito nella sua analisi ambientale.
 
2.        USO DEL LOGO
·         EMAS III (allegato V), a differenza di EMAS II, prevede un solo logo (riportato nell’immagine a lato) da usare indifferentemente per : dichiarazioni ambientali convalidate, informazioni convalidate, intestazioni di lettere/proposte commerciali etc, informazioni che pubblicizzano la partecipazione di un'organizzazione EMAS.
·         Le Organizzazioni registrate possono utilizzare il logo solo se contenente anche il numero di registrazionefinché queste sono in possesso di una valida registrazione
·         Il logo non può essere usato sui prodotti o i loro imballaggi ed in associazione con asserzioni comparative relative ad altri prodotti, attività e servizi.
 
3.        DEROGHE PER LE ORGANIZZAZIONI DI PICCOLE DIMENSIONI
EMAS III (art.6) conferma la tempistica triennale per il rinnovo della certificazione ed annuale per gli aggiornamenti, salvo introdurre alcune deroghe a tali tempistiche per le organizzazioni di piccole dimensioni.
Per “organizzazioni di piccole dimensioni” si intendono (art. 2, comma 28):
  • le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE);
  • le amministrazioni locali che amministrano meno di 10.000 abitanti o altre amministrazioni pubbliche che impiegano meno di 250 persone e presentano un bilancio di previsione annuo non superiore a 50 milioni di euro o un bilancio consuntivo non superiore a 43 milioni di euro.
Su specifica richiesta delle piccole organizzazioni, gli organismi competenti possono (art. 7):
  • prolungare fino a 4 anni la frequenza triennale prevista per il rinnovo della certificazione;
  • prolungare fino a 2 anni la frequenza annuale prevista per l’aggiornamento della certificazione;
purché il verificatore ambientale, che ha proceduto alla verifica dell’organizzazione confermi che sono state rispettate tutte le seguenti condizioni: 1) non esistono rischi ambientali significativi; 2) l’organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali; 3) l’organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale.
L’aggiornamento della Dichiarazione Ambientale non convalidata deve comunque essere trasmessa annualmente all’Organismo di Controllo.
 
4.        REGISTRAZIONE DI ORGANIZZAZIONI CON SITI EXTRA UE
L’iter di registrazione è rimasto sostanzialmente invariato. EMAS III prevede, rispetto al precedente, due nuove modalità di registrazione per le organizzazioni con siti extra UE.
  • CORPORATE EMAS: consente alle multinazionali con siti sia UE che extra UE di richiedere un’unica registrazione cumulativa per tutti i siti o per una parte di essi; la collocazione della sede direzionale condiziona la scelta dell’Organismo Competente;
  • GLOBAL EMAS: consente alle organizzazioni extra UE di aderire ad EMAS; la domanda di registrazione deve essere presentata all’Organismo Competente di uno Stato Membro che consente la registrazione di tali Organizzazioni; il Verificatore Ambientale deve essere accreditato presso lo stesso Stato Membro.
Le organizzazioni extra UE devono fare riferimento agli obblighi normativi in materia di ambiente applicabili ad organizzazioni analoghe negli Stati Membri nei quali intendono presentare domanda di registrazione.
 
5.        SEMPLIFICAZIONI ED INCENTIVI
Il Regolamento (art. 36) specifica che gli Stati Membri hanno il compito di adottare misure adeguate ad incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni di piccole dimensioni ad EMAS attraverso l’accesso agevolato a informazioni e finanziamenti specificamente definiti per le loro esigenze, l’applicazione di diritti di registrazione ragionevoli, la promozione di misure di assistenza tecnica, anche a particolari gruppi di organizzazioni.
Gli Stati Membri devono inoltre adottare provvedimenti per incentivare le organizzazioni a registrarsi o a rimanere registrate EMAS, quali ad esempio semplificazione degli obblighi e razionalizzazione della legislazione.
 
Come gestire il passaggio dal vecchio al nuovo regime?
 
A partire dall’11/01/2010 EMAS III sostituisce, abrogandolo formalmente, EMAS II. Pertanto a partire dall’11/01/2010:
  • Tutte le verifiche EMAS (prima registrazione, sorveglianza, rinnovo, estensione) dovranno essere effettuate solo secondo EMAS III.
  • Le organizzazioni registrate in conformità ad EMAS II continuano a figurare nel Registro EMAS. Al momento della successiva verifica dell’Organizzazione il verificatore ambientale controlla se la stessa è conforme ai nuovi requisiti introdotti dal Regolamento EMAS III.
  • I verificatori ambientali accreditati in conformità ad EMAS II possono continuare automaticamente ad effettuare verifiche secondo EMAS III.
  • Se la verifica di sorveglianza o rinnovo EMAS, in base alla scadenza dettata dal proprio iter di registrazione, è prevista tra 11/01/2010 e il 11/07/2010, la data di tale verifica può essere posticipata al massimo fino al 11/07/2010, previo accordo tra il verificatore ambientale e gli organismi competenti.
  • Se la verifica di sorveglianza o rinnovo EMAS deve essere effettuata congiuntamente con una verifica di sorveglianza o rinnovo ISO 14001, si può presentare un problema se si vuole mantenere una verifica congiunta chiedendo una proroga della stessa fino al 11/07/2010, perché per Accredia la proroga massima che si può concedere per ISO 14001 è di 3 mesi.    
    In tal caso si consiglia, se valutato necessario, di sfruttare la proroga di 3 mesi della ISO 14001 per attuare i limitati adeguamenti richiesti da EMAS III, ma di mantenere la verifica congiunta.
 
Entrol’11/01/2011, gli Stati Membri dovranno modificare le procedure applicate in conformità al nuovo Regolamento EMAS, in modo che entro tale data, i sistemi che attuano le procedure modificate siano completamente operativi. Attualmente il Comitato EMAS di ISPRA non ha ancora emanato disposizioni attuative per le verifiche EMAS III. Si prevede che alcune indicazioni operative potrebbero essere emanate successivamente ad un incontro tra ISPRA e gli enti di certificazione previsto per il 04 febbraio 2010.
 
Sarà nostra premura mantenerVi aggiornati sull’evoluzione dei provvedimenti che saranno attuati dal Comitato EMAS di ISPRA per adeguarsi ai contenuti del Regolamento EMAS III.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, nonché disponibili a supportarvi nel passaggio ad EMAS III.
 
Il team ecogestioni

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