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Nomina dell’Autorità procedente e dell’Autorità competente per la VAS – annullata sentenza del Tar Lombardia - 17/01/2011
Data di pubblicazione: 20/01/2011
Nomina dell’Autorità procedente e dell’Autorità competente per la VAS – annullata sentenza del Tar Lombardia - 17/01/2011
Con sentenza 133/2011 del 12 gennaio 2011, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar Lombardia 1526/2010. La sentenza del Tar Lombardia 1526/2010, affermando che l’“autorità competente” alla V.A.S. deve essere necessariamente individuata in una pubblica amministrazione diversa da quella avente qualità di “autorità procedente”, rischiava di fatto di annullare le procedure di approvazione dei PGT da parte dei Comuni che si erano avvalsi di tale procedura, come indicato dalla delibera regionale VIII/6420/2007. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 133/2011, ha definito per nulla illegittima, e anzi quasi fisiologica, l’evenienza che l’autorità competente alla V.A.S. sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente e pertanto, ha dato il via libera al proseguimento dei procedimenti in corso.

Circolare esplicativa della Regione Lombardia

Il Consiglio di Sato prosegue sulla linea già indicata dalla Regione Lombardia, che il 14 dicembre 2010 aveva approvato la Circolare "L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale", che introduceva dei chiarimenti in merito alla nomina dell’Autorità Competente per la VAS.

Secondo quanto indicato nella circolare: l’autorità procedente e l’autorità competente per  la VAS sono individuate all’interno dell’ente che procede nella formazione del piano in modo che siano ben distinte tra loro.

 

In particolare:

·        l’autorità procedente è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di formazione del Piano (in genere il Responsabile Unico del Procedimento);

·         l’Autorità competente per la VAS è individuata all’interno dell’ente nel rispetto dei seguenti requisiti:

o       separazione rispetto all’autorità procedente;

o       adeguato grado di autonomia operativa;

o       competenza in materia di tutela, protezione, valorizzazione ambientale e sviluppo sostenibile.

 

Cosa fare se occorre rinominare le autorità

 

Nel caso in cui, per i procedimenti ancora in corso,  l’individuazione delle autorità procedente e/o competente non corrisponda a quanto sopra indicato, è necessario rinominare l’autorità. 

La circolare esplicativa suggerisce di procedere con un nuovo atto formale che individui l’Autorità procedente e/o l’Autorità competente per la VAS.

L’autorità così individuata dovrà quindi accompagnare il suo primo pronunciamento con un’esplicita determinazione di convalida delle attività precedentemente svolte nell’ambito della stessa procedura di VAS.

 

I procedimenti già conclusi sulla base della delibera regionale VIII/6420/2007 rimangono validi.

 

Nei prossimi giorni la Regione Lombardia valuterà l’evenienza di una circolare che anche alla luce della recente sentenza consentirà ai Comuni di comprendere ancor più puntualmente i percorsi attuativi che la pronuncia ha dichiarato legittimi.

 

Cordiali saluti. 

Il team ecogestioni


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