| Nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2012 è stato pubblicato l’atteso Dm Ambiente 23 gennaio 2012, attuativo del Dlgs 55/2011 e recante il “Sistema nazionale certificazione per biocarburanti e bioliquidi”.
Si evidenzia che tale sistema di certificazione non interessa soltanto il settore dei trasporti con i biocarburanti, ma anche quello della produzione di energia elettrica e/o termica ottenuta dai bioliquidi, cioè i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa, come l’olio vegetale e il biodiesel.
Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi è costituito:
· dall’organismo di accreditamento che ha il compito di accreditare, appunto, gli organismi di certificazione per lo specifico schema di certificazione previsto dallo stesso decreto;
· dagli organismi di certificazione in possesso dell’accreditamento, che verificano in maniera effettiva le informazioni presentate dagli operatori economici e rilasciano il certificato di conformità dell’azienda;
· dagli operatori economici che si sottopongono a verifiche da parte degli organismi di certificazione e che adottano un sistema di rintracciabilità che assicuri la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna basato sulla norma UNI/TS 11429 relativa alla qualifica degli operatori e alla tracciabilità del sistema e sulla norma UNI/TS 11441 sull’equilibrio di massa.
Il decreto stabilisce principalmente:
• le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi;
• le procedure di adesione al Sistema;
• le procedure per la verifica degli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell’Ambiente;
• le disposizioni che gli operatori e i fornitori devono rispettare per l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa.
Molto importanti anche i due allegati al decreto, che contengono:
• le informazioni di carattere sociale e ambientale (Allegato I);
• la metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra di biocarburanti e bioliquidi (Allegato II).
Il Dm contiene inoltre, all’articolo 13, delle norme transitorie che prevedono che “le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte nel 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2011 che vengano cedute al fornitore o all'utilizzatore entro 31 agosto 2012 sono ritenute sostenibili, (…) purché l'operatore economico (…) dimostri al fornitore o all'utilizzatore, entro il 31 agosto 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del sistema nazionale di certificazione ovvero, (…), di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto."
ecogestioni è in grado di:
- supportarvi nell’implementazione di un sistema di tracciabilità conforme alle norme tecniche sopra citate;
- definire un idoneo modello di calcolo delle emissioni di gas serra associate alla filiera;
- assistervi durante l’iter di certificazione, ai fini dell’adesione al Sistema nazionale. |